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Informazioni per omesso/ritardo pagamento

Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2024, 16:18

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi di pagamento emessi per l'anno di competenza dall'Ufficio Tributi, si procede alla notifica di un apposito avviso di accertamento esecutivo. La sanzione che si applica è pari al 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), con addebito degli interessi legali calcolati giornalmente nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo e delle spese di notifica.
Il contribuente che non versa il tributo alle prescritte scadenze può procedere a regolarizzare la sua posizione fino al ricevimento degli avvisi di accertamento, applicando le sanzioni ridotte e gli interessi calcolati in rapporto ai giorni di mora, previsti dall’istituto del “ravvedimento operoso” (’art. 13 Dlgs n. 472/1997).
Si ricorda che, sia per l'inizio della detenzione/occupazione di un immobile che per la cessazione o variazioni relative all'immobile o all'intestatario, è necessario presentare una apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi mediante gli appositi modelli allegati.

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